Perché la formazione dei docenti dev'essere inclusiva

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«Nonostante la pluridecennale normativa sull’inclusione generalizzata degli alunni e delle alunne con disabilità – scrive Salvatore Nocera -, non si è avuta in Italia una parallela normativa per l’apposita formazione dei docenti disciplinari sulla pedagogia, sulla didattica generale e speciale, nonché sulla psicologia giovanile, con riguardo agli alunni e agli studenti con disabilità. Per questo sconcerta la totale mancanza di tutto ciò anche nel recente Decreto Legge sulla formazione dei docenti. Ci si augura quindi che in sede di approvazione parlamentare questa grave lacuna venga colmata»

Ha fatto molto scalpore, specie tra le Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari il recente Decreto Legge approvato dal Governo il 21 aprile scorso [Decreto Legge 36/22, N.d.R.] sulla formazione iniziale e obbligatoria in servizio dei docenti futuri ed attuali. La Federazione FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), ad esempio, ha diramato un comunicato molto preoccupato [se ne legga anche su queste pagine, N.d.R.], invitando il Ministero a convocare immediatamente l’Osservatorio Ministeriale Permanente sull’Inclusione, per verificare come colmare i vuoti di tale importantissima riforma della scuola. Nel citato Decreto Legge, infatti, si prevede circa un anno di formazione obbligatoria dei futuri docenti e circa sei mesi per quelli già in servizio e che entreranno in ruolo nei prossimi anni. Però, non è detto quale debba essere il contenuto di questa formazione, a parte la previsione della formazione obbligatoria in servizio sulla formazione digitale e sulla didattica per il suo utilizzo a scuola.

Ora, per comprendere la totale assenza di  contenuti concernenti la pedagogia e la didattica generali e speciali, bisogna rileggere con attenzione l’interessante libro Nello specchio della scuola, pubblicato lo scorso anno dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in cui ripercorre la storia dell’istruzione pubblica  dall’Unità d’Italia ad oggi, segnalando come la nostra scuola attuale sia rimasta “ottocentesca” nei metodi di insegnamento, nei programmi ministeriali, nella didattica e nel centralismo che, malgrado l’attribuzione dell’autonomia scolastica, rimane ancora, nella prassi e nella mentalità di molti operatori della scuola, troppo  incombente. Di qui la necessità di passare da una scuola “ottocentesca” a una scuola 4.0.
Per fare questo il ministro Bianchi segnala quali siano i punti di attacco dell’attuale sistema dell’istruzione da riformare radicalmente. Egli individua fondamentalmente due àmbiti tra i tanti, vale a dire quello della “dispersione” di troppi giovani che non raggiungono il diploma di scuola superiore (la cui percentuale è molto alta rispetto a quella degli altri Paesi europei) e quello del grave distacco tra i livelli apprenditivi del Sud rispetto a quelli del Nord d’Italia, come ben dimostrano i risultati delle deludenti prove INVALSI.
A proposito dell’urgente necessità di colmare questi due divari, Bianchi utilizza le parole «necessità di inclusione», termini ormai divenuti universalmente noti, specie dopo la ratifica con la Legge 18/09 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, e sostanzialmente  applicati all’orientamento politico di far frequentare con successo gli alunni e le alunne con disabilità nelle scuole di tutti, superando le vecchie discriminazioni determinate dalle scuole “speciali” per soli alunni con disabilità. E tuttavia nel libro, tranne che in una breve nota bibliografica, quelle parole non vengono riferite propriamente a questi alunni, ma – e lo ripeto, con molta giusta attenzione – al superamento della dispersione scolastica e al divario apprenditivo tra Sud e Nord.
Ebbene, a mio sommesso avviso, è in questa visione che occorre individuare la causa dell’assoluta omissione, nel recente Decreto Legge, di interventi formativi generalizzati, per garantire l’inclusione scolastica anche degli alunni e delle alunne con disabilità. È vero che la percentuale di questi ultimi, pari a circa il 3,05% di tutti i compagni senza disabilità, è quasi irrilevante, ma c’è il fatto che in Italia, a differenza che in quasi tutti gli altri Paesi del mondo sviluppati e in via di sviluppo, questa piccolissima percentuale di alunni è spalmata e presente in tutte le classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, mentre in altri Paesi ci si potrebbe accontentare di un aggiornamento formativo per i soli docenti delle scuole “speciali”, nel nostro Paese ciò è assolutamente impossibile e sarebbe pure illegittimo, stanti le numerose decisioni della nostra Corte Costituzionale sull’affermazione del diritto garantito allo studio di questi alunni in tutto il sistema nazionale di istruzione.

Il fatto è che purtroppo, nonostante la pluridecennale normativa sull’inclusione generalizzata degli alunni e delle alunne con disabilità, non si è avuta in Italia una parallela normativa per l’apposita formazione dei docenti disciplinari sulla pedagogia, sulla didattica generale e speciale, nonché sulla psicologia giovanile, con riguardo agli alunni e agli studenti con disabilità. E a questa disattenzione ha contribuito la massiccia attenzione, anche finanziaria, destinata alla formazione iniziale e all’immissione in ruolo dei cosiddetti “docenti di sostegno”, che ormai costituiscono quasi un quinto di tutto il corpo docente italiano.
Se dunque per la formazione sulla pedagogia e didattica speciale rivolta ai docenti disciplinari della scuola dell’infanzia e di quella primaria hanno contribuito prima le “scuole  magistrali”, ora i licei pedagogici e, da ultimo, a livello di formazione universitaria, il Decreto 249/10, per i docenti disciplinari di scuola media e superiore nulla è stato fatto, malgrado sin dal 1987 la Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 abbia sancito il diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità anche in situazione di gravità estrema, come quella intellettiva o legata ai disturbi dello spettro autistico, allo studio nelle scuole superiori. A tal fine, giustamente, il Ministero dell’Istruzione, già a seguito del Parere 348/91 del Consiglio di Stato, aveva introdotto nel nostro sistema il diritto di alunni in situazione di gravissima disabilità ad accedere alle scuole superiori anche con un semplice “attestato sui crediti formativi maturati” e allo svolgimento di un “PEI differenziato” (Piano Educativo Individualizzato), finalizzato non al diploma di maturità, ma a consentire appunto il diritto allo studio alla pari con i coetanei senza disabilità.
In tutta questa importantissima riforma continua e permanente della scuola, però, non si è tenuto presente che i docenti di scuola secondaria non avevano nel loro curriculum universitario alcuna minima informazione sulla pedagogia e sulla didattica speciale. Cosicché, malgrado la sbandierata singolarità circa la presenza nelle scuole comuni di quasi tutti gli alunni con disabilità, la qualità dell’inclusione nelle scuole secondarie italiane è rimasta generalmente molto bassa e talora inesistente. La riprova si ha nei casi, sempre più frequenti, di docenti curricolari che delegano ai colleghi  per il sostegno non solo l’insegnamento delle proprie discipline agli alunni con disabilità, ma talora – assurdamente e illegittimamente – anche la valutazione sugli apprendimenti degli stessi. Troppo spesso, infatti, pervengono ad esempio dalle scuole superiori denunce di docenti disciplinari di educazione motoria o di lingua straniera, circa la pretesa dei colleghi di qualunque disciplina di insegnare trigonometria o filosofia ecc. Una stortura, questa, conseguente purtroppo alla totale mancanza  di formazione iniziale e quasi inesistente in servizio dei docenti disciplinari sull’inclusione scolastica.

Le Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari speravano pertanto che, dopo avere denunciato a lungo la carenza formativa iniziale  dei docenti disciplinari, fosse finalmente venuto il momento di  colmare questa gravissima abissale lacuna normativa, organizzativa e culturale. Ecco il perché dello sconcerto di cui si è detto all’inizio, dopo la lettura del Decreto Legge del 21 aprile scorso.
E tuttavia, noi, così come la Federazione FISH, pur essendo profondamente contrariati da questa gravissima omissione normativa e politica, non l’abbiamo immediatamente attaccata da un punto di vista giuridico, come invece è avvenuto ad opera di talune Associazioni con il Decreto Interministeriale sui nuovi Piani Educativi Individualizzati” [Decreto 182/20, N.d.R.], impugnati giurisdizionalmente senza alcun previo tentativo di dialogo con il Ministero. Noi, infatti, abbiamo chiesto al Ministero dell’Istruzione un’immediata riunione dell’Osservatorio sull’inclusione scolastica, anche in forza dell’articolo 4, comma 3* della citata Convenzione ONU e dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 66/17, che impongono al Ministero e al Governo di richiedere un preventivo parere obbligatorio, ma non vincolante, alle organizzazioni di persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Siamo fiduciosi, pertanto, che, a seguito di un pacato dialogo con il Ministero e con il Governo, venga recepita la necessità di colmare le gravi lacune presenti nel Decreto Legge 36/22, e che sia lo stesso Ministero dell’Istruzione a provvedere, in sede di approvazione parlamentare del Decreto, a fare inserire gli emendamenti necessari per normalizzare la formazione obbligatoria iniziale e in servizio di tutti i docenti disciplinari, adeguando così l’impegno politico su questo fondamentale aspetto all’impegno ormai pluridecennale sulla presenza degli alunni e delle alunne con disabilità nelle nostre scuole comuni.

*Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, articolo 4, comma 3: «Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative».

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