È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 197 del 2022 con entrata in vigore dal 1 gennaio 2023, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“.
La “Legge di Bilancio 2023” ha avuto finalmente il suo via libera poco prima della fine del 2022 evitando così il cosiddetto “esercizio provvisorio, previsto dall’articolo 81 della Costituzione per un arco temporale limitato che non può essere superiore a quattro mesi.
Durante l’esercizio provvisorio, il Governo è autorizzato ad applicare la manovra senza approvazione ma con delle pesanti limitazioni:
Fortunatamente ciò non è avvenuto e la manovra è stata approvata in tempo utile per evitare tale esercizio. All’interno della stessa sono state adottate parecchie misure; andiamo ad elencare quelle che più interessano a lavoratori e famiglie.
Per l’anno 2023 sono modificati i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas: in particolare, viene aumentato da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell’ISEE per accedere ai predetti bonus per l’anno 2023.
Il Bonus sociale è un incentivo erogato e gestito direttamente dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.
È infatti ulteriormente previsto che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall’ARERA, nel limite di 2,4 miliardi di euro complessivamente tra elettricità e gas.
La maggiorazione per persone con disabilità, prevista dal DL semplificazioni per il solo 2022, viene resa permanente ed è stato confermato l’incremento di 120€ al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare ( ANF ) in presenza di figli minori e il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.
Dal primo gennaio 2023 inoltre, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro.
È stata prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli.
È stato previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell’assegno mensile di assistenza (in favore degli invalidi civili parziali) ovvero per la percezione della pensione (in favore degli invalidi civili totali, dei sordi, dei ciechi civili assoluti e parziali) ovvero ancora per la percezione dell’eventuale maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici per soggetti disagiati.
In base all’art. 1, comma 365, la detraibilità del 75% delle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche è estesa fino al 2025. Novità significativa è che per le deliberazioni del condominio è sufficiente che la maggioranza dei partecipanti all’assemblea rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Il congedo parentale è utilizzabile da uno dei due genitori (in via alternativa) dipendenti fino ai sei anni di vita del figlio; viene inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire di un periodo totale non superiori ad un mese e compresi entro il sesto anno di vita del bambino.
La misura dell’indennità per congedo parentale vede un aumento dal trenta all’ottanta per cento ed è previsto anche un mese in più di congedo facoltativo e retribuito all’80%.
Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti cosiddetti fragili, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
È stato rivisto il meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, al fine di tutelare i soggetti più bisognosi. E’ stata prevista una rivalutazione del 120% del trattamento minimo e dell’85% per gli assegni tra quattro e cinque volte il minimo.
Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024.
In via sperimentale per il 2023, sarà possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni (“pensione anticipata flessibile”, cd. quota 103).
Questo trattamento non sarà cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per la pensione anticipata e decidano di proseguire il rapporto di lavoro beneficeranno del versamento in loro favore della quota di contribuzione previdenziale al loro carico.
Le modalità di attuazione di tale bonus saranno disciplinate da apposito decreto da emanare entro il 31 gennaio 2023 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Estesa al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall’INPS (sino al raggiungimento dell’età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta.
L’indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) ed ai caregivers.
Prorogata la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni ( ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni ) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti : assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari ) oppure abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) oppure infine, siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
Previsto l’esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Analoga agevolazione è prevista per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, di personale femminile e giovani.
Esteso a tutto il 2023, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS per le nuove iscrizioni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant’anni.
Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Ciò ad eccezione dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti beneficiari devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, saranno individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni. Il beneficio del reddito decade anche nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro. Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Il reddito di cittadinanza sarà abrogato il 1° gennaio 2024 e, nell’ottica di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, i risparmi di spesa dovuti all’abrogazione saranno versati nel «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’anno 2024.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l’erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del trattamento, la platea dei beneficiari, nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al fine di favorire e promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo denominato “Fondo per le periferie inclusive“. I criteri di gestione saranno previsti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo, al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l’inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro. Il Fondo avrà una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
A decorrere dal primo luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’INPS, l’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS.
Sono state stanziate ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione per il rifinanziamento: del completamento dei piani di recupero occupazionale, di un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center, dell’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, per la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018 (convertito in legge n. 130/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro.
Nel solo anno 2023, sarà erogato un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.
Nuove importanti risorse per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché per il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Versati 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, per il Piano nazionale di azione contro tratta e sfruttamento.
Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, è incrementata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.
È stata prevista l’applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (anziché i 5.000 euro precedentemente previsti).
È, altresì, estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club.
È abrogata la previsione che richiedeva, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Infine, è innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale.
Sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura. In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Viene modificata la disciplina del bonus psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, istituito dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe 2022 (art. 1-quater, comma 3, d.l. n. 228/2021).
In particolare, a seguito dell’intervento operato dal comma 538, il beneficio diventa strutturale ed aumenta da 600 a 1.500 euro l’importo massimo ottenibile dai beneficiari, con tetto Isee a 50.000 euro.
È stato incrementato (rispetto al 2022) al 2% per i redditi annui sino ad euro 35.000 e al 3% per quelli sino ad euro 25.000, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente ad eccezione di quelli di lavoro domestico.
Incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET” a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.