Che cosa prevede il nuovo piano operativo regionale per la legge 112

Tratto da

La DGR approvata da Regione Lombardia lo scorso maggio garantisce la continuità dei progetti per il "Dopo di noi" già in corso e contiene alcune importanti novità

Con la DGR XII/275 del 15 maggio 2023 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano operativo per l’implementazione della Legge 112/2016 che mette a disposizione complessivamente poco più di 13 milioni di euro per l’anno 2022. La delibera, inoltre, regolamenta l’utilizzo di queste risorse.

Innanzitutto viene data garanzia di continuità ai progetti attualmente in corso. Se da una parte, la legge 112/2016 è nota come legge sul "Dopo di noi", dall'altra, il fine è quello di creare dei percorsi di vita al di fuori della famiglia, mettendo al primo posto la persona, i suoi desideri e le sue aspettative e significa quindi ascoltare (e tenere in considerazione) i desideri della persona con disabilità.

In attuazione delle finalità previste dalla legge 112/2016, sono fiorite esperienze di grande interesse e sempre in numero maggiore le persone con disabilità che -grazie alle risorse messe a disposizione dalla normativa- hanno avviato un percorso di vita autonoma rispetto alla famiglia d’origine. Le persone “prese in carico” dalla legge nel 2022 sono state 2.021, in aumento rispetto alle 1.862 del 2019.  Complessivamente si contano oltre 120 esperienze che accolgono stabilmente quasi 400 co-residenti.

La DGR garantisce la continuità ai progetti attualmente in corso destinando a questo scopo agli Ambiti territoriali risorse per 4,3 milioni di euro. Mentre per i progetti di accompagnamento all’autonomia si da indicazione agli Ambiti di utilizzare le risorse residue degli anni precedenti, ancora nella loro disponibilità. Infine, per i nuovi progetti, vengono destinati complessivamente più di 8,7 milioni ei euro.

Destinatari della misura sono le persone maggiorenni con disabilità grave (ai sensi dalla legge 104/1992) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prioritariamente prive del sostegno familiare perché mancanti di entrambi i genitori, perché questi non sono in grado di fornire adeguato sostegno familiare o perché se ne considera la prospettiva del venire meno. Possono accedervi anche persone con disabilità grave già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di de-istituzionalizzazione).

Gli interventi che possono essere finanziati sono di natura infrastrutturale (ad esempio i costi per la locazione e le spese condominiali, oltre alle spese di adeguamento per la fruibilità degli alloggi) e gestionale, ad esempio per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l’abilitazione e lo sviluppo di competenze per favorire l’autonomia, per sostenere la domiciliarità, per promuovere percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare d’origine o per la deistituzionalizzazione.

La nuova DGR contiene alcune novità. Sono state ulteriormente ridotte le incompatibilità tra l’accesso ai fondi della Legge 112/2016 e le altre misure regionali, sono stati rimodulati i tempi e i sostegni per i percorsi di accompagnamento all’autonomia, suddivisi ora in tre diverse fasi con tempistiche diverse e con disponibilità economiche crescenti man mano che ci si avvicina all’obiettivo dell’emancipazione dalla famiglia di origine.

A supporto dei percorsi di autonomia viene prevista la figura del support manager della residenza dell’abitare in autonomia: una sorta di “garante” dell’attuazione quotidiana del progetto di vita delle persone e dell’utilizzo coerente del relativo budget di progetto. Viene indicato dalle stesse persone con disabilità ed è inserito nel singolo Progetto individuale (previa verifica della sua idoneità). Il support manager è responsabile della pianificazione e coordinamento delle attività del nucleo abitativo, avviando i diversi interventi in una logica di efficientamento della spesa e appropriatezza dei sostegni. Promuove altresì la “partecipazione attiva” e l’integrazione di tutti gli interlocutori già coinvolti e/o coinvolgibili sul territorio in favore della persona nell’ottica di evitare la sovrapposizione e/o duplicazione di interventi.

Altre opinioni