Ci sarà la possibilità di presentare anche solo gli atti, così da evitare la visita in presenza per la valutazione della revisione
L’INPS ha pubblicato un messaggio (il n. 926 del 25 febbraio 2022) contenente alcune novità operative in tema di visita di revisione per le persone con riconoscimento di invalidità civile o di handicap (legge 104) in possesso di verbali contenenti una data di visita di revisione.
Rivedibilità e visita di revisione
Si ricorda, come premessa, che l’obbligo di rivedibilità può essere stato indicato nel verbali, in sede di accertamento di invalidità o di handicap, al fine di confermare, nel tempo, le condizioni patologiche e i conseguenti benefici ai quali il cittadino può accedere in virtù di tale certificazione.
La visita di revisione viene convocata dall’INPS tramite comunicazione al cittadino, il quale conserva i benefici fino a tale visita. A prevederlo è l’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).”
Mancata presentazione a visita
Cosa succede se il cittadino con invalidità civile/handicap chiamato a visita di revisione non si presenta? La mancata presentazione alla visita di revisione comporta, in prima battuta, la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 della legge n. 448/1998 e art. 5, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 698/1994).
Il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione
Per velocizzare e semplificare l’iter per i cittadini, l’INPS ha quindi predisposto nuove modalità operative per l’iter di revisione, implementando lo strumento internet, in modo da poter valutare ilcittadino sugli atti (quindi certificazioni di esami e visite) senza necessariamente dover convocare personalmente il soggetto.
Pertanto, il nuovo iter di convocazione a visita di revisione si sviluppa in questi passaggi:
quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate e viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” (cfr. il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021); qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserito, in sede di conversione, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Tale articolo, infatti, introduce la possibilità per le commissioni mediche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;
in presenza di idonea documentazione sanitaria, che sia stata inviata entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente, si procede alla fissazione della visita di revisione, di cui al punto successivo;
qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “MyInps”, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;
d) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato – sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico - il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento;
e) in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;
f) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.
RICAPITOLANDO
Coloro che hanno, sul verbale di invalidità o handicap, una data di revisione, riceveranno una lettera da parte dell’INPS quattro mesi prima di tale data. Nella lettera si invita il cittadino ad inviare la documentazione sanitaria entro 40 giorni, per una valutazione da farsi senza che sia chiamato a visita. A quel punto il cittadino può:
a) Inviare tale documentazione oppure
b) Non inviarla
Nel caso a) ci possono essere 2 esiti:
1) la documentazione viene ritenuta sufficiente, pertanto si confermano i benefici oppure
2) la documentazione viene ritenuta insufficiente, pertanto il cittadino viene convocato a visita tramite raccomandata e via sms, in una data che può essere diversa da quella del verbale
Nel caso b) il cittadino viene chiamato a visita tramite raccomandata e via sms, in una data che può essere diversa da quella del verbale
Resta sempre valido il fatto che se il cittadino, convocato, non si presenta a visita, l’INPS procede prima con la sospensione e poi con la revoca dei benefici, a meno che il beneficiario non abbia presentato ideona giustificazione.
Per approfondire:
Messaggio INPS n° 926 del 25-02-2022
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