La delibera prevede che al fine di garantire un’inclusione scolastica “priva di ogni onere aggiuntivo per le famiglie”, potrà essere riconosciuto un rimborso straordinario ai Comuni
Con la DGR XI/5139 approvata il 2 agosto 2021, la Giunta di Regione Lombardia ha deliberato l’integrazione delle linee guida regionali sul trasporto scolastico di alunni e studenti con disabilità, così come richiesto da LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità a seguito di una sentenza del Tribunale di Milano.
La delibera prevede che, al fine di garantire un’inclusione scolastica “priva di ogni onere aggiuntivo per le famiglie”, Regione Lombardia potrà riconoscere un rimborso straordinario della spesa di trasporto da casa a scuola e viceversa, nel caso in cui questo sia sostenuta dalla famiglia. Il Comune competente potrà richiedere questo contributo straordinario in fase di rendicontazione, motivando adeguatamente la richiesta.
“Oltre all’assenza di autonomia dello studente e al possesso di diagnosi funzionale, nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto, occorre documentare: le ragioni per cui è la famiglia a sostenere la gestione e il costo del servizio; l’esito dell’espletamento di procedure concorsuali per l’aggiudicazione del servizio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; l’impossibilità da parte del Comune di individuare soluzioni alternative per la gestione del servizio.
Il rimborso straordinario riconosciuto da Regione Lombardia al Comune “potrà equivalere a una quota supplementare del 50% rispetto a quanto spettante” e già previsto dalle precedenti linee guida con la DGR 3163/2020.
La delibera di Regione Lombardia arriva in risposta a una lettera inviata da LEDHA in cui si chiedeva di dare seguito alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano che ha condannato il Comune di Milano e Regione Lombardia a risarcire i genitori di una ragazzina con disabilità gli importi spesi per assicurare alla figlia il servizio di trasporto scolastico. Il giudice ha accolto il ricorso presentato dai genitori a seguito del mancato rimborso dei costi sostenuti dalla famiglia per garantire alla ragazzina il diritto a frequentare la scuola e ha accertato il carattere discriminatorio della condotta degli enti pubblici, ribadendo che il Comune di Milano è il titolare esclusivo del potere di organizzazione del servizio, mediante l’adozione di specifici atti amministrativi.
il giudice ha accertato anche la responsabilità in solido di Regione Lombardia sotto il profilo dell’inidoneità dei criteri delle Linee guida regionali laddove le stesse siano concretamente insufficienti ad assicurare un'effettiva erogazione del servizio e/o laddove le stesse non siano in grado di assicurare un completo ristoro alle famiglie che preferiscono organizzarsi in proprio il servizio.
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