COMUNICATO STAMPA
Con la sentenza n. 682/2022 (consultabile qui), il Tar Veneto, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sulla corretta applicazione della disciplina ISEE di cui al DPCM n. 159/2013, ha ritenuto illegittima la modalità con cui il Comune di Lonigo aveva determinato la quota di compartecipazione al costo per la fruizione di un servizio socio-sanitario residenziale a carico di una persona con disabilità maggiorenne residente nel medesimo Comune.
Il Comune di Lonigo, aveva, infatti, considerato la pensione di invalidità ai fini del calcolo della suddetta quota, senza, invece, tener conto dell’ISEE quale unico parametro di riferimento, come precisato dal TAR Veneto, adottando criteri “evidentemente estranei all’ISEE e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento”.
Dalla lettura della sentenza si evince, inoltre, che, addirittura, l’ISEE da prendere a riferimento doveva essere l’ISEE ristretto, trattandosi di una persona maggiorenne non convivente con i genitori e fruitrice di una prestazione di tipo socio-sanitario e che, pertanto, la sua compartecipazione al costo, a fronte del valore ISEE posseduto, doveva essere pressoché pari a zero rispetto, invece, alla richiesta di oltre 540 euro al mese.
Anche l’ulteriore richiesta formulata dal Comune di Lonigo, ovvero di procedere addirittura all’annullamento o alla disapplicazione dell’art. 6 del DPCM n. 159/2013 cioè la norma da cui discende l’applicazione del c.d. ISEE ristretto, non ha trovato accoglimento.
Pertanto, rimane il fatto che non si può aggredire la pensione di invalidità o altre indennità per determinare la corretta compartecipazione al costo, laddove prevista o dovuta per legge, ma si deve fare riferimento esclusivamente all’ISEE e, nei casi previsti, all’ISEE ristretto, che considera solo il nucleo formato dall’interessato e dell’eventuale coniuge e/o figlio/a.
In considerazione della rilevante questione affrontata, e, conseguentemente, del grave pregiudizio che l’accoglimento della tesi del Comune di Lonigo avrebbe potuto determinare nei confronti di tutte le persone con disabilità, Anffas Nazionale, insieme ad Anffas Veneto, Anffas Basso Vicentino di Lonigo, Anffas Schio, e Anffas Padova, e ad altre associazioni di tutela delle persone con disabilità, erano tempestivamente intervenute in giudizio per opporsi a quanto sostenuto dal Comune di Lonigo.
Come dichiarato dal Presidente di Anffas Nazionale, Roberto Speziale: “tale sentenza offre l’occasione, ancora una volta anche grazie alle “associazioni di rappresentanza” intervenute nel giudizio per scongiurare il rischio dell’alterazione di una disciplina costruita in conformità alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall'Italia per la tutela delle persone con disabilità, di riaffermare la non derogabilità della disciplina dettata in tema di ISEE e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie da parte dei Comuni che, nell’adozione dei propri regolamenti, devono strettamente attenersi alla disciplina dettata dal DPCM n. 159/2013, punto sul quale oramai, vi è anche una costante giurisprudenza tutta puntualmente richiamata nel provvedimento in discorso che, quindi, deve essere rigorosamente applicata su tutto il territorio nazionale”.
“Infatti l’ISEE” - prosegue Speziale - “è l’unico strumento in grado di determinare, in modo equo ed uniforme, l’accesso e il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni agevolate al fine di garantire, come ricordato dal TAR Veneto anche in base ad una precedente pronuncia, «il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva (Consiglio di Stato, sez. III, 27 novembre 2018, n. 6708)».”
ANFFAS LOMBARDIA ETS
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