«Questo caso riguarda un tema su cui non dovrebbero esserci più dubbi, ovvero che il diritto al trasporto scolastico gratuito degli alunni e delle alunne con disabilità è una prerogativa inviolabile, anche nelle scuole superiori e anche se la scuola si trova fuori dal Comune di residenza»: così i legali che hanno assistito la famiglia di una ragazza con disabilità commentano la Sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano ha confermato una precedente Ordinanza di condanna per discriminazione del Comune di Milano e della Regione Lombardia, riferita appunto al trasporto scolastico
Come avevamo riferito a suo tempo sulle nostre pagine, all’inizio di giugno del 2021, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Milano aveva condannato il Comune di Milano e la Regione Lombardia per discriminazione in riferimento al trasporto scolastico di una ragazza con disabilità.
Come si era potuto leggere nel testo della relativa Ordinanza, i familiari della ragazza, affiancati dagli avvocati Gaetano De Luca e Francesco Trebeschi, avevano chiesto, con la loro azione, di «accertare la natura illecita della condotta del Comune di Milano per il mancato espletamento del servizio di trasporto scolastico nei confronti dell’alunna con disabilità, in violazione del principio della parità di trattamento con gli altri alunni». L’istanza, quindi, era stata quella di condannare «l’Ente territoriale all’immediata cessazione delle condotte illecite e al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti», oltreché di «adottare un piano di eliminazione degli effetti della condotta discriminatoria che impedisca al Comune di far gravare sui genitori l’onere organizzativo ed economico del servizio di trasporto scolastico».
Il Tribunale di Milano, dunque, con lunghe e analitiche motivazioni, aveva appunto «condannato ai sensi della l. n.67 del 1 marzo 2006 [“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, N.d.R.], il Comune di Milano e la Regione Lombardia, nell’àmbito delle rispettive competenze, a rimuovere le condizioni lesive della disparità di trattamento [dell’alunna con disabilità] rispetto agli alunni senza disabilità, assicurando per la ricorrente la integrale gratuità del trasporto scolastico». Aveva stabilito inoltre che entrambi gli Enti provvedessero «al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai ricorrenti, pari ad € 6.755,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi al saldo effettivo [grassetti nostri nelle citazioni tratte dall’Ordinanza, N.d.R.]».
Dal canto loro, i legali della famiglia avevano commentato così il provvedimento: «Questa pronuncia è particolarmente importante perché sancisce l’illegittimità della prassi di alcuni Enti Locali di imporre alle famiglie di organizzarsi il servizio di trasporto scolastico in proprio, limitandosi ad assegnare solo dei semplici contributi che, come nel caso di specie, non sono quasi mai sufficienti a coprire le spese sostenute dalla famiglia. Con questa Ordinanza, pertanto, si ribadisce che il servizio di trasporto scolastico dev’essere erogato gratuitamente, anche laddove la scuola si trovi fuori dal Comune di residenza dello studente o della studentessa con disabilità. In caso contrario l’Ente Locale mette in atto una condotta discriminatoria vietata dalla Legge 67/06».
Ebbene, a distanza di un anno e mezzo e dopo l’appello proposto sia dal Comune di Milano che dalla Regione Lombardia, si è pronunciata sul caso, il 23 dicembre scorso, la Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano, confermando l’Ordinanza impugnata e condannando le parti appellanti al rimborso delle spese (la Sentenza è integralmente disponibile a questo link).
«Ancora una volta – commentano De Luca e Trebeschi, avvocati esperti di tutela dei diritti delle persone con disabilità – questo caso si caratterizza come molto interessante, in quanto riguarda un tema su cui non dovrebbero esserci più dubbi, ovvero la gratuità del trasporto scolastico degli alunni e delle alunne con disabilità, anche nelle scuole superiori e anche se la scuola si trova fuori dal Comune di residenza. Sul punto, infatti, la Corte è stata molto chiara, affermando che il diritto al trasporto scolastico gratuito degli alunni con disabilità è da considerarsi prerogativa inviolabile, in quanto funzionale all’esercizio in concreto del diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione scolastica».
Tornano poi, De Luca e Trebeschi, sul caso specifico, sottolineando che «il Comune aveva imposto ai genitori della ragazza con disabilità di occuparsi, per tutti i cinque anni di scuola superiore, dell’organizzazione del servizio di trasporto, nonostante i genitori stessi avessero più volte chiesto all’Ente Locale di farsi carico del servizio. Ad oggi, per altro, nonostante l’accertamento della condotta discriminatoria, i genitori non hanno ancora ottenuto nemmeno il rimborso delle spese da loro anticipate. I nostri assistiti, pertanto, auspicano che non sia necessario promuovere un’ulteriore azione giudiziale per ottenere il rimborso delle spese sostenute». (S.B.)
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